1. PREMESSA
La PETERMANN-TECHNIK GmbH è impegnata nella sua responsabilità sociale, indipendentemente dal fatto che operi in Germania, in Europa o in altre parti del mondo. Guidata da una consapevolezza responsabile dell'organizzazione sociale, ecologica ed economica dell'intera catena del valore, affronta le sfide di un'economia sempre più in rete e globale.
Per soddisfare queste linee guida, è stato elaborato un Codice di Condotta come linea guida per l'azione imprenditoriale, che viene applicato in tutta l'azienda.
Il Codice di condotta si basa sui principi riconosciuti a livello internazionale per la tutela dei diritti umani e del lavoro, espressi nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, nelle norme fondamentali del lavoro dell'OIL, nei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nelle Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali.
Inoltre, il Codice di condotta si basa sugli accordi internazionali in materia di tutela ambientale.
Questi accordi internazionali sono generalmente vincolanti per gli Stati, non per le aziende; la loro applicazione è responsabilità dello Stato. La PETERMANN-TECHNIK GmbH sostiene l'obiettivo di far rispettare i diritti umani, il lavoro, gli standard sociali e ambientali nei processi di creazione del valore economico, basando le proprie attività commerciali sui principi formulati in questi accordi internazionali.
2. COMPRENSIONE DI BASE DELLA GOVERNANCE AZIENDALE SOCIALMENTE RESPONSABILE
Eiobbedire alla legge e alla legislazione
La PETERMANN-TECHNIK GmbH rispetta le leggi e le normative dei Paesi in cui opera. Soprattutto nei Paesi con una struttura statale debole, la PETERMANN-TECHNIK GmbH si impegna a rispettare i principi del presente Codice di Condotta nelle proprie azioni e incoraggia i propri partner commerciali a fare lo stesso.
Se le normative nazionali esistenti sono in contrasto con il contenuto del Codice o se il contesto nazionale non consente di adempiere pienamente alla responsabilità di rispettare i diritti umani, la PETERMANN-TECHNIK GmbH troverà il modo di sostenere comunque i principi dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale e il contenuto del presente Codice di Condotta.
3. CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ
La PETERMANN-TECHNIK GmbH si considera parte della società in cui opera. Attraverso le sue attività commerciali, contribuisce al loro benessere, alla promozione e allo sviluppo sostenibile. La PETERMANN-TECHNIK GmbH tiene conto degli effetti diretti e indiretti delle proprie attività sulla società e sull'ambiente e si adopera per raggiungere un adeguato equilibrio di interessi in termini economici, sociali ed ecologici.
Rispetta e accetta i diversi contesti legali, societari, culturali e sociali dei Paesi in cui si estende la sua catena del valore e ne riconosce le strutture, i costumi e le tradizioni. Se questi sono in conflitto con i principi qui esposti, PETERMANN-TECHNIK GmbH avvierà un dialogo con i suoi partner commerciali e si adopererà per la comprensione e l'accettazione.
4. PRATICHE COMMERCIALI ETICHE E INTEGRITÀ
PETERMANN-TECHNIK GmbH persegue pratiche commerciali legali nel rispetto della concorrenza leale, dei diritti di proprietà industriale di terzi e delle normative antitrust e sulla concorrenza. Rifiuta ogni forma di corruzione e concussione e promuove in modo appropriato i principi di una governance aziendale responsabile, quali trasparenza, responsabilità, apertura e integrità. I partner commerciali sono trattati in modo equo. I contratti vengono rispettati a meno che le condizioni quadro non cambino radicalmente. Vengono rispettati i valori e i principi etici generali, in particolare la dignità umana e i diritti umani riconosciuti a livello internazionale.
5. RISPETTO DEI DIRITTI UMANI
La tutela dei diritti umani è un dovere dei rispettivi Stati in cui le aziende operano economicamente. La PETERMANN-TECHNIK GmbH rispetterà i diritti umani a sostegno del dovere dello Stato di far rispettare i diritti umani sul proprio territorio. Attraverso le sue attività, l'azienda eviterà di violare i diritti umani degli altri. Non è coinvolta in alcuna violazione dei diritti umani.
6. DIRITTI E CONDIZIONI DI LAVORO
PETERMANN-TECHNIK GmbH osserva gli standard lavorativi fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e crea un ambiente di lavoro sicuro e umano. Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva. L'azienda rispetta il diritto dei dipendenti e dei datori di lavoro di formare organizzazioni senza autorizzazione preventiva e di propria scelta, con lo scopo di promuovere e proteggere gli interessi dei dipendenti o dei datori di lavoro, di aderire a tali organizzazioni e di eleggere liberamente i propri rappresentanti. Rispetta il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro di impegnarsi nella contrattazione collettiva sulla retribuzione e sulle condizioni di lavoro. I dipendenti non possono essere svantaggiati in termini di occupazione a causa della loro appartenenza a organizzazioni di lavoratori.
PETERMANN-TECHNIK GmbH rispetta il diritto dei propri dipendenti di presentare reclami senza essere in alcun modo svantaggiati.
6.1 DIVIETO DI LAVORO FORZATO
La PETERMANN-TECHNIK GmbH non accetta alcuna attività economica basata sul lavoro forzato o obbligatorio, sulla servitù per debiti o sulla servitù della gleba. Ciò include qualsiasi tipo di lavoro o servizio richiesto a una persona sotto la minaccia di una punizione e per il quale essa non si è resa volontariamente disponibile.
6.2 DIVIETO DI LAVORO MINORILE E PROTEZIONE DEI GIOVANI LAVORATORI
PETERMANN-TECHNIK GmbH è impegnata nell'effettiva abolizione del lavoro minorile. Rispetta la rispettiva età minima legale per l'ammissione all'impiego o al lavoro che, in conformità alle disposizioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo e non può essere inferiore a 15 anni. La stessa PETERMANN-TECHNIK GmbH non assume dipendenti di età inferiore ai 20 anni e non collabora con partner che non rispettano le rispettive leggi e normative sul lavoro applicabili nel loro Paese. Nel caso in cui PETERMANN-TECHNIK GmbH scopra la presenza di lavoro minorile, verranno avviate le misure necessarie per il rimedio e il reinserimento sociale, con particolare attenzione al benessere e alla protezione del bambino.
6.3 DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEL LAVORO E NELL'OCCUPAZIONE
È vietata qualsiasi forma di discriminazione, esclusione o preferenza basata sull'origine etnica, il colore della pelle, il sesso, la religione, le opinioni politiche, l'origine nazionale o l'estrazione sociale che abbia l'effetto di annullare o compromettere la parità di opportunità o di trattamento in materia di occupazione o di lavoro. Inoltre, si applica il principio della parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici per un lavoro di pari valore.
6.4 ORARIO DI LAVORO
A meno che le leggi nazionali o i contratti collettivi applicabili non prevedano un orario di lavoro massimo inferiore, l'orario di lavoro regolare non deve superare le 40 ore settimanali più un massimo di 12 ore di straordinario a settimana. Le ore di straordinario devono essere retribuite almeno in base alle norme di legge o ai contratti collettivi applicabili e la loro organizzazione deve rimanere un'eccezione. Le aziende concedono ai propri dipendenti il diritto a pause di riposo in ogni giorno lavorativo e osservano i relativi giorni festivi. Un giorno di riposo deve essere concesso dopo sei giorni lavorativi consecutivi.
6.5 SALARI
I salari minimi statali o concordati collettivamente non devono essere inferiori. PETERMANN-TECHNIK GmbH riconosce che nei Paesi in cui non esiste un quadro salariale concordato collettivamente o per legge, i salari per un lavoro regolare a tempo pieno dovrebbero essere sufficienti a soddisfare le esigenze di base dei dipendenti. Allo stesso tempo, riconosce che le aziende non possono garantire da sole un'esistenza dignitosa, ma che possono essere necessarie prestazioni statali integrative e altre misure di protezione sociale.
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